05. febbraio 2014 · Commenti disabilitati su Diritto Sanitario · Categorie:Senza categoria


Nuove preoccupazioni legali per i medici ospedalieri

Le polizze per colpa grave non bastano più

Oggi chi lavora in Ospedale (o in altro Ente pubblico) tende a comprare una polizza assicurativa a copertura della c.d. Colpa Grave.

Per capire di cosa si tratta è opportuno soffermare l’attenzione sul concetto di “Colpa Grave”

In base a quanto dispone il DPR n.ro 3 del 1957, le Aziende sanitarie e Ospedaliere che hanno risarcito un danno al paziente – direttamente o per il tramite del loro assicuratore – hanno l’obbligo di esercitare la rivalsa avanti la Corte dei Conti nei confronti del Medico dipendente responsabile del danno in tutti i casi in cui il comportamento di quest’ultimo sia connotato da dolo o “Colpa Grave”.

Nel nostro ordinamento giuridico manca una definizione di Colpa Grave. Per tale ragione, la giurisprudenza ritiene che tutti i casi di colpa medica (civile e penale) possano essere classificati come “gravi” in quanto lesivi del bene “salute” costituzionalmente protetto dall’art. 32 Cost.

La norma del 1957 non aveva trovato applicazione in ambito sanitario: solo a seguito di una sentenza della Corte dei Conti del Piemonte del 1997 (riguardante un ginecologo ed un ortopedico) tale norma è esplosa nella sua efficacia creando, conseguentemente, un enorme problema assicurativo per i medici dirigenti pubblici la cui responsabilità per “Colpa Grave” (e la relativa polizza) non poteva più essere assicurata direttamente dall’Ente.

Per tale ragione, le ASL e le AO hanno offerto ai loro dipendenti la possibilità di comprare una polizza assicurativa specifica per la “Colpa Grave” (o anche detta “ Rinuncia alla Rivalsa”) che era inserita nella copertura di responsabilità civile stipulata dall’Ente.

Dal 2009 tutto è cambiato: la Finanziaria ha stabilito che non si può più fare una polizza per i dipendenti inserita nella stessa polizza dell’Ente.

Adesso l’Ente ha una polizza diversa e distinta da quella del suo personale,  anche se permette al proprio assicuratore o al proprio broker assicurativo di utilizzare il bacino dei dipendenti per diffondere polizze individuali connotate da condizioni contrattuali spesso inadeguate o con coperture che possono risultare inefficaci.

Per fare un esempio, si pensi che, normalmente, le polizze assicurative diffuse dagli Enti prevedono come definizione di “Sinistro” la “ azione di rivalsa intrapresa dall’Ente di appartenenza”: in altre parole, ai fini della polizza stipulata il Medico dipendente potrà validamente aprire un “sinistro” solo quando vi sia una “azione di rivalsa” esercitata dall’Ente presso cui lavora. Ora, si consideri che:

– fra il giorno in cui si è verificato il danno e quello in cui avviene in concreto il risarcimento (dopo tutti i gradi di giudizio) passano in genere 10/15 anni. Solo a questo punto verrà coinvolta la Corte dei Conti

– tutte le polizze assicurative coprono solo le richieste di risarcimento danni pervenute durante il periodo di validità del contratto assicurativo ma non conosciuti prima della stipula dello stesso.

Ne consegue che, qualora il Medico abbia stipulato la polizza colpa grave offerta dal suo Ente potrà trovarsi nella condizione di non poter aprire il sinistro per 10/15 anni (manca l’azione di rivalsa) e, quando verrà coinvolto in una azione di rivalsa, non potrà comunque aprire il sinistro se (come sempre accade) sarà cambiato l’assicuratore, in quanto il nuovo assicuratore non coprirà fatti già noti (da tanti anni). In altre parole, una polizza pagata ma inefficace. Ma non basta!

A Milano si sono verificati due casi (due sentenze milionarie di malasanità) che evidenziano in modo eclatante che il sistema delle assicurazioni per Colpa Grave fa acqua! Un caso penale con la condanna del Niguarda ad anticipare a una vedova un acconto di 1 milione di euro sul futuro e ancora maggiore risarcimento per la morte del marito nel 2007. Un caso civile con la condanna del San Carlo a versare 1 milione alla famiglia di un paziente rimasto invalido al 90% dopo cure incaute nel 2005. In entrambe i casi, erano coinvolti medici e sanitari.
Per una ragione o per un’altra, gli ospedali non stanno risarcendo i danni e, a questo punto, i medici tremano.

Infatti, l’art. 2055 codice civile – in materia di “responsabilità solidale” – stabilisce: “ Se il fatto dannoso è imputabile a più persone (ad esempio, il medico e l’’Azienda), tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate” 

Inoltre, ad aggravare la situazione, l’art. 6, terzo comma, della legge di stabilità 2013 (Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario) prevede l’estensione dell’impossibilità di pignorare i beni degli enti pubblici sanitari sino al dicembre 2013.

Per tutte queste ragioni, è molto più facile per il paziente-danneggiato trovare soddisfazione pignorando l’appartamento del medico piuttosto che mettersi in coda (insieme a tutti gli altri creditori) ad aspettare che l’ente pubblico competente paghi. Poi, una volta pagato il danno, il medico potrà rivalersi contro il proprio ente ed essere lui ad accodarsi…

Ora: se il medico ha una polizza “vera” (comprensiva di qualsiasi tipo di colpa) avrà al suo fianco un assicuratore che lo supporterà nel risarcimento. Se il medico avrà solo una polizza di Colpa Grave, sarà solo nella gestione del sinistro e sarà solo nel risarcire il paziente. Peggio di così …

Prof. Paolo d’Agostino

Università degli Studi di Torino 

 

28 Dicembre 2012

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