Istruzioni per l’uso
Tutti sanno, non solo i medici e gli operatori del diritto, quanto sia costante l’incremento di vicende giudiziarie in ambito sanitario, e coloro che hanno sin qui seguito il lavoro del gruppo di studio Medicina & Legalità hanno verificato come le soluzioni da noi proposte passino anche attraverso una corretta e puntuale informazione a favore del medico e del chirurgo sulla realtà delle norme e dei principi giuridici.
Il rischio di vedersi coinvolti in vicende giudiziarie può e deve essere prevenuto anche tramite la conoscenza (inevitabilmente di base, ma comunque sufficiente) dei principi giuridici attraverso i quali la condotta dell’operatore sanitario verrà analizzata e giudicata in caso di contenzioso. E se il medico utilizzerà tale conoscenza per orientare la propria condotta, la possibilità che commetta errori giuridicamente rilevanti potrà essere sensibilmente diminuita.
COMMENTO DI SINTESI
Come ormai da giurisprudenza costante (es. Cassazione civile, Sentenza 8.10.2008 n. 24791) l’onere della prova che il fatto dannoso per il paziente è scaturito da prestazioni medico-chirurgiche di particolare difficoltà è a carico della struttura e del medico stesso e comunque ciò insiste solo sull’ambito della colpa (lieve o grave) e non sulla esimente dalla colpa la quale può essere esclusa solo quando è riscontrabile oggettivamente una causa esterna imprevedibile e non prevenibile nel caso concreto.
L’esistenza di soluzioni terapeutiche conoscibili e affermate in ambito medico sanitario anche internazionale è già condizione di colpa presunta.
In sintesi anche adottando la strategia della cosiddetta “medicina difensiva” che spersonalizza l’arte medica e costa denaro inutile alla collettività e anche applicando i più riconosciuti protocolli medici internazionali la responsabilità del medico (a cominciare dal giudice penale) viene accertata di caso in caso e non può essere esclusa mai a priori.